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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto sul cash game

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ROMA (Agicops) – Pubblicato oggi sulla gazzetta ufficiale il decreto legge che disciplinerà il gioco del poker in modalità diversa da torneo (cash games) e i giochi di abilità con partecipazione in denaro (skill games)

Eccone uno stralcio:
Art. 1

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto disciplina l'esercizio della tipologia dei giochi di abilita' a distanza con vincita in denaro.
2. Il presente decreto disciplina altresi' l'esercizio delle seguenti tipologie di giochi:
a) di sorte a quota fissa a distanza con vincita in denaro, con esclusione del gioco del lotto e dei suoi giochi complementari;
b) di carte a distanza con vincita in denaro, organizzati in forma diversa dal torneo.
3. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) AAMS, il Ministero dell'economia e delle finanze -Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) applicazione del gioco, le funzionalita' che il concessionario mette a disposizione del giocatore, tramite la piattaforma di gioco, per lo svolgimento delle sessioni di gioco;
c) certificazione, la certificazione della piattaforma di gioco,del generatore di numeri casuali e delle applicazioni dei giochi resa da un organismo di certificazione accreditato, secondo quanto previsto dal presente decreto e dai collegati provvedimenti di AAMS;
d) circuito di gioco, l'ambiente virtuale, realizzato tra piu' concessionari mediante la condivisione della piattaforma di gioco,
nel quale si svolgono sessioni di gioco di giocatori che hanno ricevuto i diritti di partecipazione dai medesimi concessionari;
e) codice malevolo, qualsivoglia programma software, introdotto in un sistema informatico contro la volonta' dell'utente od a sua insaputa, in grado di infettare il sistema stesso danneggiandolo o, comunque, compromettendone l'efficienza;
f) codice univoco, il codice attribuito dal sistema centralizzato all'atto della convalida del diritto di partecipazione, che
identifica il concessionario, il gioco e la sessione di gioco alla quale il diritto di partecipazione si riferisce;
g) colpo/i, esclusivamente con riferimento ai giochi di sorte a quota fissa ed ai giochi di carte a distanza organizzati in forma
diversa dal torneo, il singolo ciclo di gioco, indipendente rispetto ai cicli precedenti e successivi, che presuppone la disponibilita' della posta, si svolge attraverso la puntata, anche ripetuta, di importi del credito disponibile e l'assunzione delle decisioni di gioco, secondo quanto previsto dal progetto del singolo gioco, e si conclude con l'accredito alla posta del giocatore;
h) concessionario, il soggetto titolare della concessione per l'affidamento dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'art. 38,
commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonche' all'art. 24, comma 13, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008), autorizzato all'esercizio dei giochi ai sensi del presente decreto;
i) diritto di partecipazione, il biglietto virtuale della sessione di gioco, richiesto dal giocatore, assegnato dal concessionario e convalidato dal sistema centralizzato, che da' diritto alla partecipazione ad una sessione di gioco;
j) fondo, il montante al quale sono eventualmente accantonate le quote parti del montepremi destinate a jackpot; gli ammontari accantonati non sono nella disponibilita' del concessionario;
k) generatore di numeri casuali, l'insieme delle apparecchiature e del software dedicato alla generazione casuale dei numeri per la determinazione non prevedibile e indipendente degli esiti;
l) giocatore, ciascun soggetto che, tramite mezzi di comunicazione a distanza, partecipa ad un gioco a distanza;
m) gioco a solitario, la modalita' di gioco nella quale partecipa al gioco il singolo giocatore e le vincite sono assegnate sulla base dei risultati ottenuti dal giocatore stesso contro il banco tenuto dal concessionario;
n) gioco a jackpot, la modalita' di assegnazione delle vincite nella quale una quota parte del montepremi e' assegnata in vincita
anche in sessioni di gioco o colpi diversi da quello al quale il montepremi stesso e' riferito; l'ammontare del jackpot non ancora
assegnato non e' nella disponibilita' del concessionario; il jackpot puo' essere costituito anche prelevando quote residenti su fondi nei quali sono accantonate le quote parti del montepremi destinate al jackpot stesso;
o) gioco di abilita', ciascun gioco a distanza tra giocatori nel quale il risultato che determina la vincita del giocatore dipende, in
misura prevalente rispetto all'elemento aleatorio, dall'abilita' dei giocatori; i giochi di carte organizzati nella modalita' del torneo sono considerati giochi di abilita';
p) gioco di sorte a quota fissa, ciascun gioco a distanza a solitario nel quale i possibili esiti oggetto di scommessa hanno
probabilita' di verificarsi predefinita ed invariabile ed il rapporto tra l'importo della vincita conseguibile ed il prezzo della
partecipazione al colpo e' conosciuto dal giocatore all'atto della puntata;
q) gioco di carte, ciascun gioco a distanza che riproduce un gioco effettuato con le carte mediante la loro rappresentazione
virtuale;
r) gioco tra giocatori, la modalita' di gioco nella quale partecipano al gioco due o piu' giocatori e le vincite sono assegnate
sulla base dei risultati ottenuti da ciascun giocatore rispetto a quelli ottenuti dagli altri;
s) gioco sicuro, le misure adottate dal concessionario nel gioco con vincita in denaro, sulla base dei provvedimenti di AAMS, al fine di garantire la tutela, sia degli interessi del singolo giocatore,sia di quelli pubblici;
t) mano, esclusivamente per i giochi di carte, il processo di gioco che prevede la distribuzione di carte ai partecipanti, i
giocatori ed eventualmente il banco tenuto dal concessionario, anche in piu' fasi successive, e si conclude con la raccolta delle carte medesime che sono messe da parte ovvero mescolate assieme alle carte non distribuite, prima di procedere ad una eventuale successiva mano;
u) montepremi, l'ammontare, riferito ad una sessione di gioco nel caso dei giochi di abilita' ovvero ad un colpo nel caso dei giochi di sorte a quota fissa e dei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, spettante ai giocatori e ad essi assegnato in vincite;
v) piattaforma di gioco, l'ambiente informatico, appartenente al sistema di elaborazione del concessionario, connesso al sistema centralizzato ed accessibile dal giocatore mediante mezzi di comunicazione a distanza, con il quale il concessionario gestisce e, tramite le applicazioni dei giochi, eroga i giochi;
w) posta, esclusivamente nei giochi di sorte a quota fissa e nei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, l'ammontare di credito disponibile al giocatore per effettuare i colpi; posta iniziale, l'ammontare del credito che il giocatore richiede di trasferire dal proprio conto di gioco e rendere disponibile per effettuare i colpi; posta finale, l'ammontare del credito disponibile alla conclusione della sessione del gioco che e' trasferito al conto di gioco del giocatore;

x) pseudonimo, la denominazione fittizia, non modificabile, scelta dal giocatore, ad esso univocamente associata, che lo
identifica nell'ambiente di gioco del singolo concessionario e nel circuito di gioco, obbligatoriamente adottata dal concessionario per comunicare in modo riservato l'identita' del giocatore agli altri giocatori, nel caso dei giochi tra giocatori;
y) raccolta, la somma degli importi, relativi al prezzo della partecipazione, pagati dai giocatori partecipanti alla singola
sessione di gioco nel caso dei giochi di abilita', ovvero al singolo colpo nel caso dei giochi di sorte a quota fissa e dei giochi di
carte organizzati in forma diversa dal torneo;
z) sessione di gioco, nel caso dei giochi di abilita', il processo di gioco che inizia con la richiesta del diritto di
partecipazione ed il pagamento del prezzo del diritto di partecipazione e che si conclude con l'assegnazione delle vincite e
l'accredito al conto di gioco; nel caso dei giochi di sorte a quota fissa e dei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, il processo di gioco che inizia con la richiesta del diritto di partecipazione ed il trasferimento della posta iniziale dal conto di gioco e che si conclude con il trasferimento della posta finale al conto di gioco;
aa) sistema centralizzato, il sistema informatico di AAMS, interconnesso con la piattaforma di gioco, per il controllo, la
convalida, l'attribuzione del codice univoco e la registrazione dei diritti di partecipazione, nonche' per la determinazione dell'imposta unica;
bb) strategia standard di gioco, con riferimento ai giochi di carte a solitario nei quali il risultato che determina la vincita del
giocatore non dipende esclusivamente dall'elemento aleatorio, le regole di decisione di gioco che rendono massima la probabilita' di vincita e che il concessionario e' tenuto a rendere disponibili sul proprio sito;
cc) torneo, la modalita' dei giochi di carte con organizzazione del gioco che prevede lo svolgimento di una pluralita' di mani; la
modalita' diversa dal torneo, viceversa, adotta una organizzazione di gioco che consente la partecipazione del giocatore anche ad una singola mano.

qui il testo integrale del decreto:gazzettaufficiale.it

Il decreto entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione e dopo tale data i concessionari potranno presentare ai monopoli i progetti sulle nuove piattaforme di gioco.

2010-03-23 22:55

15agosto (Utente Offline) Scritti 9304 post
da 2008-03-01

Mago del Poker

2

WoW ci siamo.. 15giorni o poco + ..

..ma se il gatto va a gattoni... il coyote come andrà??

2010-03-23 23:03

jchimix (Utente Offline) Scritti 4991 post
da 2008-03-28

Maniaco

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