da: il sole24ore.com
Le nuove comunicazioni delle operazioni Iva serviranno principalmente per misurare la capacità contributiva dei contribuenti e, quindi, per l'accertamento sintetico. Si tratta di un aspetto rimarcato dal punto 7 del provvedimento del direttore dell'Agenzia del 22 dicembre scorso, con il quale sono stati approvati modalità e termini per l'invio delle nuove comunicazioni.
Per la verità, la relazione al Dl 78/2010 stabilisce che il nuovo adempimento ha lo scopo di contrastare i comportamenti fraudolenti in materia di Iva, nonché di individuare spese e consumi di particolare rilevanza ai fini della ricostruzione della capacità contributiva ai fini dell'accertamento sintetico. Dunque, le comunicazioni si muovono su due fronti: contrasto ai comportamenti fraudolenti per le operazioni tra operatori economici; individuazione dei dati ai fini dell'accertamento sintetico per i privati cittadini .
Con riferimento a questi ultimi, va rilevato che, a partire dal 1° maggio del prossimo anno, dovranno fornire al venditore/prestatore il proprio codice fiscale quando l'ammontare dell'acquisto risulterà pari o superiore a 3.600 euro. Questo significa che gli operatori economici che vendono un bene o prestano un servizio nei confronti di un privato cittadino dovranno integrare la documentazione emessa (scontrino o ricevuta fiscale) con il codice fiscale dell'acquirente. Pertanto, da qui a fine aprile del prossimo anno dovranno essere emanate delle disposizioni per adeguare la certificazione dei corrispettivi con questo dato.
Poi, con i dati delle comunicazioni che verranno trasmessi nel 2012 (infatti solo quelle inviate all'amministrazione nel 2012 comprenderanno i dati dei privati), l'Agenzia individuerà, anche tramite gli altri dati già in suo possesso, l'ammontare delle spese che il contribuente ha sostenuto nell'anno (da qui il nome di "spesometro"
, per determinare il reddito a lui presuntivamente attribuibile.
Si tratta del presupposto che è sempre stato alla base dell'accertamento sintetico, cioè che quanto si spende non può che essere alimentato dal reddito. Va rilevato che l'ammontare delle spese sostenute dal contribuente potrebbe anche essere sommato con quelle derivanti dal nuovo redditometro. Per quest'ultimo, si è in attesa dell'emanazione del provvedimento attuativo, il quale dovrebbe individuare degli elementi di capacità contributiva, attraverso i quali, tenendo conto anche dell'ambito territoriale e del nucleo familiare, verrà anche qui presuntivamente individuato il reddito del contribuente.
In sostanza, "spesometro" e redditometro rappresentano due diversi modi di determinare sinteticamente il reddito. È come se vi fosse un grande insieme denominato accertamento sintetico, il quale comprende due sottoinsiemi denominati, rispettivamente, "spesometro" (o sintetico puro) e redditometro.
Lo stesso accadeva in passato, nel senso che l'accertamento sintetico è sempre stato l'insieme, che comprendeva il sottoinsieme dell'accertamento sintetico "puro", dato generalmente dalle spese sostenute dal contribuente, il sottoinsieme del redditometro, nonché quello degli incrementi patrimoniali.
In relazione al fatto che i risultati dello "spesometro" e del redditometro possono essere sommati, va notato che i presupposti dei due metodi dovrebbero risultare diversi. Se è vero, infatti, che entrambi si basano sulla spesa, il redditometro dovrebbe tuttavia esprimere, attraverso dei coefficienti, la sostenibilità di una determinata spesa nel tempo: in altre parole, la capacità di mantenimento nell'anno di un certo bene.
Ad esempio, se un contribuente acquista l'abitazione, la spesa sostenuta andrà ad alimentare lo "spesometro", mentre, attraverso il redditometro – partendo sempre dalla stessa spesa sostenuta – dovrebbe essere rappresentata, attraverso dei coefficienti, la capacità di mantenimento della stessa (data dalle spese presunte di manutenzione, condominiali, eccetera). I due valori possono quindi essere tranquillamente sommati, come d'altronde stabiliva in passato il decreto attuativo del redditometro (Dm 10 settembre 1992).
..ma se il gatto va a gattoni... il coyote come andrà??
2010-12-28 21:23
io di fisco nn ci capisco niente
.. infatti scambio fischi x fiaschi
ma qui ci stanno alle costole di brutto.. ok pagare le tasse ma come ci dobbiamo comportare.. dobbiamo dichiarare le vincite.it? son tassate alla fonte ok,ma sinceramente poco mi fido.. le vincite .com ?
prelavare da PP
fare versamenti in banca sopra i 3k , oppure versare su pokeroom magari sopra i 3k ..
x il 2011 prevedo er gabbio 
..ma se il gatto va a gattoni... il coyote come andrà??
2010-12-28 21:32
mah, qua si parla di acquisti in ambito IVA sopra i 3600€. ma in che contesto era inserito quest'articolo?
Per la verità, la relazione al Dl 78/2010 stabilisce che il nuovo adempimento ha lo scopo di contrastare i comportamenti fraudolenti in materia di Iva,
http://my.pokernews.com/Nano_utd/blog/

:P
2010-12-28 23:34
in generale..per tutti i movimenti che si fanno ora ci controllano di brutto..io nn compro roba "ballas" da 3k ma sposto soldi.. verso, deposito,ritiro..magari nn vinco una cippa ma i movimenti li faccio..sopra i 3k sicuri...ora mi informo bene bene.. l'ho postato mentre multitablavo peso e nn ho letto tutto l'articolo pero' se qualcuno di voi e' esperto in materia siamo qui ad orecchie aperte e nn solo 
..ma se il gatto va a gattoni... il coyote come andrà??
2010-12-29 01:00
qua si parla solo di acquisti in ambito IVA. niente versamenti, transazioni o cose simili!!
http://my.pokernews.com/Nano_utd/blog/

:P
2010-12-29 09:41
(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 3 Gennaio 2011 - Ore 15,28 - GIOCO ONLINE: AGENZIA ENTRATE, SI A TASSAZIONE VINCITE SU SITI ESTERI
Le vincite ottenute dai giocatori sui siti di gioco esteri devono essere tassate e riportate nel Modello Unico, essendo sottoposte a monitoraggio fiscale. Lo ha stabilito l'Agenzia delle Entrate in una risoluzione, rispondendo all'istanza di un giocatore che aveva realizzato delle vincite accedendo via internet ad un casinò on-line che non ha sede in Italia. Secondo l'Agenzia, infatti, "l'istante deve assoggettare a tassazione l'intero ammontare delle vincite percepite nel periodo d'imposta, senza tener conto delle spese sostenute per la loro produzione. Occorre inoltre considerare che l'articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, prevede che tali vincite o premi, se corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 dello stesso decreto, sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con facoltà di rivalsa". Di seguito il testo completo della risoluzione:
"Roma, 30 dicembre 2010
OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212.
Vincite conseguite per effetto della partecipazione a giochi on-line –
applicabilità dell'articolo 67, comma 1, lettera d), del DPR n. 917 del
1986
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art.
67, comma 1, lettera d), del DPR n. 917 del 1986, è stato esposto il seguente
QUESITO
Nell'anno 2009 l'istante ha realizzato delle vincite accedendo via internet ad
un casinò on-line che non ha sede in Italia.
L'accesso al gioco avviene attraverso il versamento di una somma che viene
prelevata da un conto corrente infruttifero che il contribuente detiene presso un
intermediario finanziario che ha sede nell'isola di Man.
Le vincite realizzate vengono accreditate sul medesimo conto senza
applicazione di alcuna ritenuta.
Le disponibilità presenti sul conto corrente possono essere utilizzate
attraverso una carta di credito estera, attraverso l'emissione di assegni oppure
mediante bonifici.
Si chiede quale sia la corretta modalità di tassazione delle predette vincite e
se l'istante è tenuto ad indicarle nel modulo RW della dichiarazione dei redditi.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante ritiene che le vincite al casinò on-line costituiscano redditi diversi
da tassare secondo il principio di cassa, indicando la vincita percepita nel rigo
RL15 del quadro RL del modello Unico tenendo conto del versamento effettuato
per accedere al gioco on-line.
Con riferimento alla compilazione del modulo RW ai fini degli obblighi di
monitoraggio fiscale, l'istante ritiene:
- che la Sezione II deve essere compilata solo se al 31 dicembre la consistenza è
superiore a 10.000 euro, barrando anche la colonna 4, trattandosi di conto corrente
infruttifero;
- che la Sezione III va compilata indicando il valore complessivo dei trasferimenti
in denaro effettuati dall'Italia verso l'estero per accedere al gioco e dall'estero
verso l'Italia per l'utilizzo delle somme.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Preliminarmente si ricorda che l'articolo 88 del Testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto n. 773 del 1931 e modificato
dall'articolo 37, comma 4, della legge n. 388 del 2000, prevede che «la licenza per
l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti
concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge
riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti
incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa
concessione o autorizzazione».
Tale disposizione normativa trova applicazione anche nel caso in cui tale
attività siano attuate attraverso siti web registrati e/o con server ubicati all'estero
e/o gestiti da operatori stranieri.
Ciò posto, occorre innanzitutto rilevare che le vincite conseguite per effetto
della partecipazione a giochi on-line rientrano nell'ambito di applicazione
dell'articolo 67, comma 1, lettera d), del Testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n.
917 (TUIR).
Tale disposizione prevede, infatti, che costituiscono redditi diversi “le
vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse
organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte
(…)”.
Il successivo articolo 69, comma 1, del TUIR prevede che tali somme
“costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo d'imposta,
senza alcuna deduzione”.
Nel caso di specie, pertanto, l'istante deve assoggettare a tassazione l'intero
ammontare delle vincite percepite nel periodo d'imposta, senza tener conto delle
spese sostenute per la loro produzione.
Occorre inoltre considerare che l'articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600 prevede che tali vincite o premi, se corrisposti dallo Stato, da persone
giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo
23 dello stesso decreto, sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo
d'imposta con facoltà di rivalsa.
L'erogazione di reddito da parte di un soggetto che non è sostituto d'imposta
rende necessario l'adempimento degli obblighi dichiarativi in capo al contribuente.
In particolare, nella fattispecie in esame, le vincite devono essere riportate
nel rigo RL15 del quadro del modello Unico.
Per quanto riguarda gli obblighi di monitoraggio fiscale del conto corrente
detenuto all'estero dall'istante, si ricorda che l'articolo 4 del decreto legge 28
giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.
227, prescrive l'obbligo di compilazione del modulo RW della dichiarazione dei
redditi da parte delle persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici
ed associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del TUIR, fiscalmente residenti
nel territorio dello Stato, che al termine del periodo d'imposta detengono
investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria di ammontare
complessivo superiore a euro 10.000, attraverso cui possono essere conseguiti
redditi di fonte estera imponibili in Italia. Con particolare riguardo alle attività di
natura finanziaria (conti correnti, partecipazioni, ecc.), se di valore superiore a detto
ammontare, queste devono essere sempre indicate nel modulo RW in quanto
suscettibili di produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia.
L'obbligo di compilazione del modulo RW riguarda - oltre che le
consistenze degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria -
anche i trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso del periodo d'imposta
hanno interessato i suddetti investimenti ed attività, se l'ammontare complessivo
dei movimenti effettuati nel corso del medesimo periodo, computato tenendo conto
anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a euro 10.000. Al riguardo si ricorda
che i trasferimenti devono essere indicati anche se al termine del periodo d'imposta
il contribuente non detiene più i predetti investimenti all'estero o attività estere di
natura finanziaria in quanto a tale data è intervenuto il disinvestimento o
l'estinzione dei rapporti finanziari e qualunque sia la modalità con cui sono stati
effettuati i trasferimenti (attraverso intermediari residenti, attraverso intermediari
non residenti o in forma diretta tramite trasporto al seguito).
Al contrario, i trasferimenti non vanno indicati nel modulo RW se non sono
relativi agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria per i quali
sussiste l'obbligo di compilazione nel medesimo modulo (Sez. II) e, in ogni caso,
qualora siano di importo inferiore a euro 10.000.
In riferimento al caso prospettato, si precisa, innanzitutto, che il conto
corrente estero è un'attività finanziaria soggetta al monitoraggio e, quindi, deve
essere indicata nel modulo RW, in quanto suscettibile di produrre redditi di fonte
estera imponibili in Italia.
Per le predette attività, infatti, sussiste la presunzione di redditività dettata
dall'articolo 6 del decreto legge n. 167 del 1990 in base alla quale le attività
finanziarie sono fruttifere in misura pari al tasso ufficiale medio di riferimento
vigente nel relativo periodo d'imposta, a meno che nella dichiarazione non venga
specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo
d'imposta e fatta salva la possibilità da parte del contribuente di opporre prova
contraria.
Fermi restando gli obblighi di monitoraggio e compilazione del modulo RW,
nel caso in cui sulla base della legislazione o della prassi vigente in taluni Paesi i
conti non siano produttivi di reddito, sarà opportuno che gli interessati acquisiscano
dalla banche estere documenti o attestazioni da cui risulti tale circostanza.
Qualora, invece, il conto corrente posseduto all'estero produca interessi,
questi ultimi devono essere riportati nell'apposita sezione del quadro RM della
dichiarazione dei redditi.
In tal caso, infatti, il contribuente deve autoliquidare l'imposta sostitutiva con
la medesima aliquota di ritenuta a titolo d'imposta che sarebbe stata applicata dal
sostituto d'imposta se il conto corrente fosse stato detenuto in Italia (nella
fattispecie, con l'aliquota del 27 per cento).
Ciò posto, tornando agli obblighi di monitoraggio fiscale, sempreché venga
superato il limite precedentemente ricordato dei 10.000 euro, l'istante dovrà
compilare la Sezione II del modulo RW per indicare le consistenze presenti sul
conto corrente estero al 31 dicembre e barrare la colonna 4 per evidenziare la
circostanza che il conto è infruttifero.
Dovrà compilare, inoltre, la Sezione III del modulo RW sia con riferimento ai
versamenti compiuti dall'Italia verso il conto corrente estero, sia con riferimento ai trasferimenti effettuati verso l'Italia su un conto corrente intestato al medesimo
contribuente.
Al riguardo si precisa che non sono oggetto di monitoraggio fiscale i
pagamenti effettuati, anche tramite carte di credito o assegni, per l'acquisto di beni o
per il sostenimento di spese correnti utilizzando le disponibilità possedute sul conto
corrente estero.
Si fa in ogni caso presente che per i conti correnti posseduti all'estero è
prevista l'ipotesi di esonero dell'obbligo di compilazione del modulo RW nel caso
in cui il contribuente dia apposita disposizione alla banca estera presso la quale è
detenuto il conto di bonificare gli interessi maturati sul conto estero,
immediatamente e comunque entro il mese della maturazione, su un conto corrente
italiano intestato al medesimo contribuente, dando specificazione nella causale
dell'ammontare lordo e dell'eventuale ritenuta applicata all'estero. Tale disposizione
può essere resa dal contribuente anche nell'ipotesi di un conto corrente infruttifero
nel presupposto che l'incarico può avere ad oggetto i proventi che dovessero
maturare in futuro per effetto, ad esempio, di modifiche contrattuali successivamente
intervenute.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente
risoluzione vengano applicati con uniformità.
IL DIRETTORE CENTRALE"
agicoscommesse - 03/01/2011 - mz
2011-01-04 03:56
L'erogazione di reddito da parte di un soggetto che non è sostituto d'imposta
rende necessario l'adempimento degli obblighi dichiarativi in capo al contribuente.
i .com pagano le tasse nel paese d'origine,non capisco questi articoli di retorika... in teoria dovresti pagare le tasse in Italia e chiedere il rimborso al .com 
2011-01-04 04:05 / 2011-01-04 04:07
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