C'era da aspettarselo ma in pochi ci credevano: da oggi in poi le somme vinte al poker online e a qualsiasi altro gioco a distanza sui siti esteri 'punto com', saranno soggette a tassazione, ossia, saranno da inserire nel modello Unico per la dichiarazione dei redditi. Un compromesso o un nuovo metodo per far riemergere quel patrimonio investito dagli italiani su siti basati in altre legislazioni e che sfuggiva finora all'erario? Visto che l'oscuramento dei siti è un metodo facilmente aggirabile dai players più esperti e, quindi, anche quelli che spendono e vincono di più, ora l'Agenzia delle Entrate, ha pensato bene di studiare questo stratagemma.
Nel documento dell'Agenzia delle Entrate si legge che, le somme incassate attraverso scommesse e giochi online sono da tassare per intero in quanto sono da considerarsi, ai fini fiscali, come "redditi diversi". Per i siti esteri, quindi, scatta l'obbligo di monitoraggio visto che ci si appoggio a conti correnti stranieri e infruttiferi per accedere ai giochi online "soprattutto nel caso in cui la consistenza del conto superi i 10mila euro alla fine del periodo d'imposta , e se, nello stesso arco di tempo, i movimenti registrati oltrepassino questa stessa soglia".
Il documento specifica che i ricavi ottenuti giocando sul web, rientrano nel novero dei redditi diversi, così come, più in generale, le vincite delle lotterie e dei concorsi a premio. Di conseguenza, questi importi sono tassati per l'intero ammontare percepito nel periodo d'imposta, senza alcuna deduzione e, quindi, non tenendo conto delle spese sostenute per la loro produzione, a partire dalla quota di partecipazione al gioco. Inoltre, se le somme incassate non sono erogate da un sostituto d'imposta che applica la ritenuta alla fonte, è compito del vincitore indicarle nella dichiarazione dei redditi.
Quindi i players che d'ora in poi giocheranno sui siti esteri e vinceranno somme superiori ai 10,000 euro o, alla fine dell'anno, avranno nel conto oltre questa soglia, dovranno pagare due volte. Anzi tre. I giocatori pagano la quota di iscrizione (buy in), la tassa alla poker room (fee) e poi l'inserimento nel modello Unico della somma dichiarata come 'reddito diverso'. Sarà conveniente giocare sui siti in questione? E come avverrà il monitoraggio? Sono questi gli interrogativi maggiori di ordine pratico che nascono da questa notizia.
Ma lo scenario che si apre è quello di un mercato parallelo quasi 'giustificato' dallo Stato italiano che sembra voler convivere con queste società che non ne vogliono sapere di pagare l'autorizzazione di gioco online e poi le tasse in Italia. Insomma, qualche entrata da questo mercato sommerso doveva pur arrivare in un modo o nell'altro. A rimetterci, però, sono solo i players che dovranno pagare tasse ulteriori per questa nuova imposizione fiscale.
L'effetto indiretto potrebbe essere l'avvicinamento dei giocatori ai siti 'punto it'. Se si devono pagare le tasse meglio pagarle una volta sola.
fonte: gioconews
2011-01-04 12:24 / 2011-01-04 12:25

Puoi tosare una pecora quante volte vuoi,ma puoi scuoiarla una volta sola
se non sculi non vinci quasi mai (cit.Ilmagone)
2011-01-04 12:39
mi sembra una interpretazione molto spinta a 'far notizia' , nel thread prima ho postato il testo del documento, e cmq ci deve essere un altro thread di alcuni anni fa in cui si dicevano le stesse cose.
2011-01-04 13:33
magari è solo per spaventare i players
ma noi nn ci caschiamo
................
prestoooooooooo!!!!!! svuotate i conti!! tutti in svizzera
sbrigateviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Don't Play With The Devil 

2011-01-04 14:13
tanto per fare un po' di chiarezza, il testo della risoluzioneè questo:
(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 3 Gennaio 2011 - Ore 15,28 - GIOCO ONLINE: AGENZIA ENTRATE, SI A TASSAZIONE VINCITE SU SITI ESTERI
Le vincite ottenute dai giocatori sui siti di gioco esteri devono essere tassate e riportate nel Modello Unico, essendo sottoposte a monitoraggio fiscale. Lo ha stabilito l'Agenzia delle Entrate in una risoluzione, rispondendo all'istanza di un giocatore che aveva realizzato delle vincite accedendo via internet ad un casinò on-line che non ha sede in Italia. Secondo l'Agenzia, infatti, "l'istante deve assoggettare a tassazione l'intero ammontare delle vincite percepite nel periodo d'imposta, senza tener conto delle spese sostenute per la loro produzione. Occorre inoltre considerare che l'articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, prevede che tali vincite o premi, se corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 dello stesso decreto, sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con facoltà di rivalsa". Di seguito il testo completo della risoluzione:
"Roma, 30 dicembre 2010
OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212.
Vincite conseguite per effetto della partecipazione a giochi on-line –
applicabilità dell'articolo 67, comma 1, lettera d), del DPR n. 917 del
1986
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art.
67, comma 1, lettera d), del DPR n. 917 del 1986, è stato esposto il seguente
QUESITO
Nell'anno 2009 l'istante ha realizzato delle vincite accedendo via internet ad
un casinò on-line che non ha sede in Italia.
L'accesso al gioco avviene attraverso il versamento di una somma che viene
prelevata da un conto corrente infruttifero che il contribuente detiene presso un
intermediario finanziario che ha sede nell'isola di Man.
Le vincite realizzate vengono accreditate sul medesimo conto senza
applicazione di alcuna ritenuta.
Le disponibilità presenti sul conto corrente possono essere utilizzate
attraverso una carta di credito estera, attraverso l'emissione di assegni oppure
mediante bonifici.
Si chiede quale sia la corretta modalità di tassazione delle predette vincite e
se l'istante è tenuto ad indicarle nel modulo RW della dichiarazione dei redditi.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante ritiene che le vincite al casinò on-line costituiscano redditi diversi
da tassare secondo il principio di cassa, indicando la vincita percepita nel rigo
RL15 del quadro RL del modello Unico tenendo conto del versamento effettuato
per accedere al gioco on-line.
Con riferimento alla compilazione del modulo RW ai fini degli obblighi di
monitoraggio fiscale, l'istante ritiene:
- che la Sezione II deve essere compilata solo se al 31 dicembre la consistenza è
superiore a 10.000 euro, barrando anche la colonna 4, trattandosi di conto corrente
infruttifero;
- che la Sezione III va compilata indicando il valore complessivo dei trasferimenti
in denaro effettuati dall'Italia verso l'estero per accedere al gioco e dall'estero
verso l'Italia per l'utilizzo delle somme.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Preliminarmente si ricorda che l'articolo 88 del Testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto n. 773 del 1931 e modificato
dall'articolo 37, comma 4, della legge n. 388 del 2000, prevede che «la licenza per
l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti
concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge
riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti
incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa
concessione o autorizzazione».
Tale disposizione normativa trova applicazione anche nel caso in cui tale
attività siano attuate attraverso siti web registrati e/o con server ubicati all'estero
e/o gestiti da operatori stranieri.
Ciò posto, occorre innanzitutto rilevare che le vincite conseguite per effetto
della partecipazione a giochi on-line rientrano nell'ambito di applicazione
dell'articolo 67, comma 1, lettera d), del Testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n.
917 (TUIR).
Tale disposizione prevede, infatti, che costituiscono redditi diversi “le
vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse
organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte
(…)”.
Il successivo articolo 69, comma 1, del TUIR prevede che tali somme
“costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo d'imposta,
senza alcuna deduzione”.
Nel caso di specie, pertanto, l'istante deve assoggettare a tassazione l'intero
ammontare delle vincite percepite nel periodo d'imposta, senza tener conto delle
spese sostenute per la loro produzione.
Occorre inoltre considerare che l'articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600 prevede che tali vincite o premi, se corrisposti dallo Stato, da persone
giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo
23 dello stesso decreto, sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo
d'imposta con facoltà di rivalsa.
L'erogazione di reddito da parte di un soggetto che non è sostituto d'imposta
rende necessario l'adempimento degli obblighi dichiarativi in capo al contribuente.
In particolare, nella fattispecie in esame, le vincite devono essere riportate
nel rigo RL15 del quadro del modello Unico.
Per quanto riguarda gli obblighi di monitoraggio fiscale del conto corrente
detenuto all'estero dall'istante, si ricorda che l'articolo 4 del decreto legge 28
giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.
227, prescrive l'obbligo di compilazione del modulo RW della dichiarazione dei
redditi da parte delle persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici
ed associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del TUIR, fiscalmente residenti
nel territorio dello Stato, che al termine del periodo d'imposta detengono
investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria di ammontare
complessivo superiore a euro 10.000, attraverso cui possono essere conseguiti
redditi di fonte estera imponibili in Italia. Con particolare riguardo alle attività di
natura finanziaria (conti correnti, partecipazioni, ecc.), se di valore superiore a detto
ammontare, queste devono essere sempre indicate nel modulo RW in quanto
suscettibili di produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia.
L'obbligo di compilazione del modulo RW riguarda - oltre che le
consistenze degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria -
anche i trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso del periodo d'imposta
hanno interessato i suddetti investimenti ed attività, se l'ammontare complessivo
dei movimenti effettuati nel corso del medesimo periodo, computato tenendo conto
anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a euro 10.000. Al riguardo si ricorda
che i trasferimenti devono essere indicati anche se al termine del periodo d'imposta
il contribuente non detiene più i predetti investimenti all'estero o attività estere di
natura finanziaria in quanto a tale data è intervenuto il disinvestimento o
l'estinzione dei rapporti finanziari e qualunque sia la modalità con cui sono stati
effettuati i trasferimenti (attraverso intermediari residenti, attraverso intermediari
non residenti o in forma diretta tramite trasporto al seguito).
Al contrario, i trasferimenti non vanno indicati nel modulo RW se non sono
relativi agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria per i quali
sussiste l'obbligo di compilazione nel medesimo modulo (Sez. II) e, in ogni caso,
qualora siano di importo inferiore a euro 10.000.
In riferimento al caso prospettato, si precisa, innanzitutto, che il conto
corrente estero è un'attività finanziaria soggetta al monitoraggio e, quindi, deve
essere indicata nel modulo RW, in quanto suscettibile di produrre redditi di fonte
estera imponibili in Italia.
Per le predette attività, infatti, sussiste la presunzione di redditività dettata
dall'articolo 6 del decreto legge n. 167 del 1990 in base alla quale le attività
finanziarie sono fruttifere in misura pari al tasso ufficiale medio di riferimento
vigente nel relativo periodo d'imposta, a meno che nella dichiarazione non venga
specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo
d'imposta e fatta salva la possibilità da parte del contribuente di opporre prova
contraria.
Fermi restando gli obblighi di monitoraggio e compilazione del modulo RW,
nel caso in cui sulla base della legislazione o della prassi vigente in taluni Paesi i
conti non siano produttivi di reddito, sarà opportuno che gli interessati acquisiscano
dalla banche estere documenti o attestazioni da cui risulti tale circostanza.
Qualora, invece, il conto corrente posseduto all'estero produca interessi,
questi ultimi devono essere riportati nell'apposita sezione del quadro RM della
dichiarazione dei redditi.
In tal caso, infatti, il contribuente deve autoliquidare l'imposta sostitutiva con
la medesima aliquota di ritenuta a titolo d'imposta che sarebbe stata applicata dal
sostituto d'imposta se il conto corrente fosse stato detenuto in Italia (nella
fattispecie, con l'aliquota del 27 per cento).
Ciò posto, tornando agli obblighi di monitoraggio fiscale, sempreché venga
superato il limite precedentemente ricordato dei 10.000 euro, l'istante dovrà
compilare la Sezione II del modulo RW per indicare le consistenze presenti sul
conto corrente estero al 31 dicembre e barrare la colonna 4 per evidenziare la
circostanza che il conto è infruttifero.
Dovrà compilare, inoltre, la Sezione III del modulo RW sia con riferimento ai
versamenti compiuti dall'Italia verso il conto corrente estero, sia con riferimento ai trasferimenti effettuati verso l'Italia su un conto corrente intestato al medesimo
contribuente.
Al riguardo si precisa che non sono oggetto di monitoraggio fiscale i
pagamenti effettuati, anche tramite carte di credito o assegni, per l'acquisto di beni o
per il sostenimento di spese correnti utilizzando le disponibilità possedute sul conto
corrente estero.
Si fa in ogni caso presente che per i conti correnti posseduti all'estero è
prevista l'ipotesi di esonero dell'obbligo di compilazione del modulo RW nel caso
in cui il contribuente dia apposita disposizione alla banca estera presso la quale è
detenuto il conto di bonificare gli interessi maturati sul conto estero,
immediatamente e comunque entro il mese della maturazione, su un conto corrente
italiano intestato al medesimo contribuente, dando specificazione nella causale
dell'ammontare lordo e dell'eventuale ritenuta applicata all'estero. Tale disposizione
può essere resa dal contribuente anche nell'ipotesi di un conto corrente infruttifero
nel presupposto che l'incarico può avere ad oggetto i proventi che dovessero
maturare in futuro per effetto, ad esempio, di modifiche contrattuali successivamente
intervenute.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente
risoluzione vengano applicati con uniformità.
IL DIRETTORE CENTRALE"
2011-01-04 18:03
in neretto ho evidenziato gli articoli di legge richiamati, rispettivamente il TUIR del 1986 e il dpr 600 .. quindi già che si dica: da oggi in poi le somme vinte al poker online e a qualsiasi altro gioco a distanza sui siti esteri 'punto com', saranno soggette a tassazione mi sembra una forzatura, comunque gli articoli recitano:
Articolo 67
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il
pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in
riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali;
Articolo 69
Premi, vincite ed indennità
1. I premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 67 costituiscono reddito per
l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione.
30. Ritenuta sui premi e sulle vincite.
I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedano l'applicazione di ritenute alla fonte. Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di lire 50.000; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente . L'aliquota della ritenuta è stabilita nel dieci per cento per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti o comitati di beneficenza, nel venti per cento sui premi dei giuochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi o competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità o sull'alea o su entrambe, nel venticinque per cento in ogni altro caso . Se i premi sono costituiti da beni diversi dal denaro o da servizi, i vincitori hanno facoltà, se chi eroga il premio intende esercitare la rivalsa, di chiedere un premio di valore inferiore già prestabilito, differente per quanto possibile, rispetto al primo, di un importo pari all'imposta gravante sul premio originario. Le eventuali differenze sono conguagliate in denaro. La ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto, delle lotterie nazionali, dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato, è compresa nel prelievo operato dallo Stato in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attività di giuoco. La ritenuta sulle vincite dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dal Comitato olimpico nazionale italiano e dall'Unione nazionale incremento razze equine è compresa nell'imposta unica prevista dalle leggi vigenti. L'imposta sulle vincite nelle scommesse al totalizzatore ed al libro è compresa nell'importo dei diritti erariali dovuti a norma di legge ). La ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate è compresa nell'imposta sugli spettacoli di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 .
2011-01-04 18:17
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