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DDL 1078, VIA LIBERA, CON MODIFICHE, A NORME SU GIOCO ONLINE E POKER

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Visione argomento condensato Normale Ordina: Ultimo in testa Più vecchio in testa

1

Via libera da parte dell'aula del Senato ai primi 24 articoli del disegno di legge 1078 in materia di adempimento di obblighi comunitari, fatta eccezione er l'articolo 15 che è stato accantonato. In particolare, gli articoli 1, 5, 9, 11 e 24 (quello relativo al gioco online e ai tornei live di poker sportivo) sono stati approvati in un testo emendato. Il seguito dell'esame è stato rinviato alla prossima settimana, il testo approvato dovrà comunque passare al vaglio della Camera dei deputati.

Si può fare!
Diffida di coloro che non amano gli animali (Beatrice, mia moglie :H)

2009-03-12 11:08

ilgeo (Utente Offline) Scritti 6076 post
da 2007-03-02

Mago del Poker

2

agicoscommesse
Il Senato si è espresso ieri sull'art. 24 e sui relativi emendamenti del dl 1078, legge comunitaria. Parte della norma è dedicata al gioco online, un comma disciplina il poker live. Con il voto di ieri, il Senato ha approvato l'articolo e un emendamento. Tutte le altre proposte di modifica sono state ritirate o respinte. Il voto sull'intero disegno di legge si terrà martedì prossimo, il testo quindi passerà all'esame della Camera. L'unico emendamento approvato è stato presentato dai Senatori Esposito e Bonfrisco e prevede che i giocatori per poter accedere ai siti di gioco debbano registrarsi presso il sistema centrale dell'Aams. Inoltre al sistema dei Monopoli verranno trasmesse le informazioni anonime delle giocate e i movimenti sui conti di gioco. Infine dovranno essere trasmessi con protocolli che stabilirà l'Amministrazione anche i movimenti relativi a attività di gioco effettuate mediante canali che non prevedono sub registrazione da parte del sistema centrale dell'Aams. Respinti o ritirati tutti gli altri emendamenti, tra cui anche quello del Sen. Coronella per affidare l'organizzazione dei tornei live di poker a chi già abbia una concessione per gli altri giochi, quelli dell'IdV per aumentare le penali a carico di compagnie che operano illegalmente, i Fontana Barbolino per aumentare i corrispettivi per l'aggiudicazione delle licenze, il Boldi per affidare alla polizia municipale il compito di controllare la regolarità delle slot istallate in bar e locali. Respinto anche l'ordine del giorno dell'IdV che chiedeva di abrogare le pene previste per i giocatori che effettuano puntate su siti non autorizzati, secondo l'IDv questa norma potrebbe spingere i giocatori eventualmente truffati da siti illegali a non denunciare i truffatori.

Vediamo quando sarà legge... sto leggendo una marea di cazzate in giro.. aspettiamo e poi si vedrà.

2009-03-12 11:48

barbetta (Utente Offline) Scritti 2489 post
da 2006-07-02

Maniaco

3

barbetta scrivi

Vediamo quando sarà legge... sto leggendo una marea di cazzate in giro.. aspettiamo e poi si vedrà.

Si può fare!
Diffida di coloro che non amano gli animali (Beatrice, mia moglie :H)

2009-03-12 11:54

ilgeo (Utente Offline) Scritti 6076 post
da 2007-03-02

Mago del Poker

4

ma quando perdo mi rinborseranno almeno una %?
che aspita vogliono!...a vabbeh L'IMPORTANTE e' giocare al lottto e a grattare con i gratta e vinci..questi nn sono giochi di Q?!?!...qui la gente nn va in rovina e nn diventa dipendente ...

Aams ti piace fott facile bonci bonci bobobo

..ma se il gatto va a gattoni... il coyote come andrà??

2009-03-12 11:56

jchimix (Utente Offline) Scritti 4991 post
da 2008-03-28

Maniaco

5

In sostanza cosa significa?

2009-03-12 12:02

ilprincipedario (Utente Offline) Scritti 323 post
da 2008-09-09

Esperto

6

ma io mi chiedo una cosa....

...esistono svariate associazioni più o meno quotate di giocatori...federazioni varie....

ma stanno facendo qualcosa per cercare di contrastare queste leggi assurde??

2009-03-12 12:14

ironic_76 (Utente Offline) Scritti 3266 post
da 2009-01-29

Maniaco

7

Ma si alla fine in italia finirà come al solito a pizza e fichi, ormai è due anni che gioco a poker on line, ed è da due anni che sento storie su fantomatiche leggi che bloccheranno il gioco, alla fine si continua a giocare e si contiuerà sempre...

raga siamo in italia la gente nn paga le tasse e secondo voi riescono a bloccare un movimento del genere???

2009-03-12 12:28

m-acca (Utente Offline) Scritti 93 post
da 2007-01-17

Principiante

8

ma se uno si trasferisce a San Marino...... ???????

WSOP 2008: Event#31 Hand #191: Minieri [3s] [4s] vs Fischer [Ks] [Kd]: Turn: [4d] River: [4h]

2009-03-12 12:33

DJ_Alex_Vega (Utente Offline) Scritti 3424 post
da 2006-10-19

Maniaco

9

m-acca scrivi

Ma si alla fine in italia finirà come al solito a pizza e fichi, ormai è due anni che gioco a poker on line, ed è da due anni che sento storie su fantomatiche leggi che bloccheranno il gioco, alla fine si continua a giocare e si contiuerà sempre...

raga siamo in italia la gente nn paga le tasse e secondo voi riescono a bloccare un movimento del genere???

il problema è che si rendono conto di quanti soldi ci girano intorno a questo movimento....
e mettere paletti e censure è un modo facile facile di fare soldi....

hanno verificato in via sperimentale con le sale per ora AAMS....e hanno potuto vedere quanto entra nelle loro tasche....

secondo me andranno fino in fondo stavolta...

fino ad oggi abbiamo giocato....ed erano solo voci....
ora c'è una legge reale e concreta in via di approvazione....credo sia diverso...

OVVIO CHE SPERO DI SBAGLIARMI ALLA GRANDE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ma fanno schifo....e so che sono capaci di tutto....

ma se ci sono leggi europee....ste cavolo di associazioni non potrebbero muoversi per portare ricorsi, raccogliere firme, provare ad ostacolare????

oppure essendo in Italia...devo pensare che anche loro avranno i loro tornaconti??

2009-03-12 12:34

ironic_76 (Utente Offline) Scritti 3266 post
da 2009-01-29

Maniaco

10

ironic_76 scrivi

ma io mi chiedo una cosa....

...esistono svariate associazioni più o meno quotate di giocatori...federazioni varie....

ma stanno facendo qualcosa per cercare di contrastare queste leggi assurde??

stanna facendo promozione alle room .it

2009-03-12 13:04

barbetta (Utente Offline) Scritti 2489 post
da 2006-07-02

Maniaco

11

barbetta scrivi

ironic_76 scrivi

ma io mi chiedo una cosa....

...esistono svariate associazioni più o meno quotate di giocatori...federazioni varie....

ma stanno facendo qualcosa per cercare di contrastare queste leggi assurde??

stanna facendo promozione alle room .it

siamo a posto allora!!!!

2009-03-12 13:05

ironic_76 (Utente Offline) Scritti 3266 post
da 2009-01-29

Maniaco

12

Ho fatto alcune telefonate a persone molto vicine al mondo del poker ma per il momento mi dicono che bisogna aspettare... ancora non è stato tutto definito secondo loro...

Antonio {k-Hearts}{9-Hearts}
skype: antonioperreca
blog: my.pokernews.com/MusTon

2009-03-12 14:03

MusTon (Utente Offline) Scritti 8611 post
da 2008-04-29

Mago del Poker

13

speriamo bene.....anche se.....

2009-03-12 14:05

ironic_76 (Utente Offline) Scritti 3266 post
da 2009-01-29

Maniaco

14

IL NUOVO TESTO SUI GIOCHI DOPO LE MODIFICHE DELL'AULA

Il testo del ddl 1078 che l'Aula del Senato è stato chiamato ad approvare ieri pomeriggio è quello proposto dalla quattordicesima commissione politiche comunitarie, incaricata dell'esame in sede referente del disegno di legge stesso. In particolare, l'articolo 24 non era previsto nel testo originario del ddl, ma è stato inserito successivamente dalla commissione, facendo propria larghissima parte dell'emendamento governativo presentato proprio in materia di gioco online e poker live. Ecco il nuovo testo dell'articolo 24, nella parte relativa al gioco e tenendo conto delle modifiche apportate ieri sera da Palazzo Madama con l'approvazione dell'emendamento 24.204 presentato dai senatori Esposito e Bonfrisco.
11. Al fine di contrastare in Italia la diffusione del gioco irregolare ed illegale, nonchè di perseguire la tutela dei consumatori e dell'ordine pubblico, la tutela dei minori e la lotta al gioco minorile ed alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi, tenuto conto del monopolio statale in materia di giochi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e nel rispetto degli articoli 43 e 49 del Trattato CE, oltre che delle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché dei principi di non discriminazione, necessità, proporzionalità e trasparenza, i commi da 12 a 30 recano disposizioni in materia di esercizio
e di raccolta a distanza dei seguenti giochi:
a) scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonchè su altri eventi;
b) concorsi a pronostici sportivi e ippici;
c) giochi di ippica nazionale;
d) giochi di abilità;
e) scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori;
f) bingo;
g) giochi numerici a totalizzatore nazionale;
h) lotterie ad estrazione istantanea e differita.
12. La disciplina dei giochi di cui al comma 11 è introdotta ovvero adeguata con regolamenti emanati ai sensi degli articoli 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. Nel rispetto della predetta disciplina, con provvedimenti del direttore generale della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si provvede alla istituzione di singoli giochi, alla definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d'infrastruttura, della posta unitaria di partecipazione al gioco, anche sotto forma di prezzo di acquisto del titolo di legittimazione alla partecipazione al gioco, nonché della relativa variazione in funzione dell'andamento del gioco, considerato singolarmente ovvero in rapporto ad altri, alla individuazione della misura di aggi, diritti o proventi da corrispondere in caso di organizzazione indiretta del gioco, alla variazione della misura del prelievo, anche per imposte, nell'ambito della misura massima prevista per ciascun gioco ed in funzione del predetto andamento.
13. L'esercizio e la raccolta a distanza di uno o più dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) ad f), ferma la facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di stabilire, ai sensi del comma 30, in funzione delle effettive esigenze di mercato, in un numero massimo di duecento, le concessioni di cui alla lettera a) del presente comma da attribuire in fase di prima applicazione, è consentita:
a) ai soggetti in possesso dei requisiti e che assumono gli obblighi di cui al comma 15, ai quali l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato attribuisce concessione per la durata di nove anni;
b) ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi di cui al comma 11 attraverso rete fisica, rete di raccolta a distanza, ovvero entrambe.
14. L'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11, lettere g) e h), sono effettuati fino alla data di scadenza delle relative concessioni dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari unici di concessione per la gestione e lo sviluppo dei medesimi giochi.
Su autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11, lettere g) e h), è altresì consentita ai soggetti di cui al comma 13 ai quali i titolari unici di concessione abbiano dato licenza con la previsione di un aggio non inferiore a quello percepito dai titolari di punti di vendita dei medesimi giochi che fanno parte della rete fisica di raccolta dei predetti titolari unici di concessione.
15. La concessione richiesta dai soggetti di cui al comma 13, lettera a), è rilasciata subordinatamente al rispetto di tutti i seguenti requisiti e condizioni:
a) esercizio dell'attività di gestione e di raccolta di giochi, anche a distanza, in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativi rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato, con un fatturato complessivo, ricavato da tale attività, non inferiore ad euro 1.500.000 nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda;
b) fuori dai casi di cui alla lettera a), possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dal capitolato tecnico sottoscritto dai soggetti di cui al comma 16, lettera b), comprovata da relazione tecnica sottoscritta da soggetto indipendente, che altresì rilasciano alla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato una garanzia bancaria ovvero assicurativa, a prima richiesta e di durata biennale, di importo non inferiore ad euro 1.500.000;
c) costituzione in forma giuridica di società di capitali, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, anteriormente al rilascio della concessione ed alla sottoscrizione della relativa convenzione accessiva;
d) possesso da parte del presidente, degli amministratori e dei procuratori dei requisiti di affidabilità e professionalità richiesti alle corrispondenti figure dei soggetti di cui al comma 16, lettera b);
e) residenza delle infrastrutture tecnologiche, hardware e software, dedicate alle attività oggetto di concessione in uno degli Stati dello Spazio economico europeo;
f) versamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di un corrispettivo una tantum, per la durata della concessione e a titolo di contributo spese per la gestione tecnica ed amministrativa dell'attività di monitoraggio e controllo, pari ad euro 300.000, oltre IVA, per le domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 11, lettere da a) ad e), nonchè ad euro 50.000, oltre IVA, per le domande di concessione riferite al gioco di cui al comma 11, lettera f);
g) sottoscrizione dell'atto d'obbligo di cui al comma 17.
16. I soggetti di cui al comma 13, lettera b), che chiedono la concessione per l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) a f), al fine di ampliare ovvero completare la gamma dei giochi per i quali gli stessi sono già abilitati all'esercizio e alla raccolta a distanza, versano all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il contributo di cui al comma 15, lettera f), nelle seguenti misure:
a) euro 300.000, per i concessionari del gioco previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, relativamente a domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 11, lettere da a) ad e); b) euro 50.000, per i concessionari di esercizio a distanza dei giochi di cui all'articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente a domande di concessione riferite al gioco di cui al comma 11, lettera f);
c) euro 350.000, per i concessionari di rimanenti giochi, non già abilitati alla loro raccolta a distanza, relativamente a domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 11, lettere da a) a f).
17. La sottoscrizione della domanda di concessione, il cui modello è reso disponibile dalla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul proprio sito web, implica altresì l'assunzione da parte del soggetto richiedente dei seguenti obblighi valevoli per l'intera durata della concessione:
a) dimostrazione, su richiesta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della persistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 15, lettere da a) a e);
b) comunicazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di ogni variazione relativa ai requisiti ed alle condizioni di cui al comma 15, lettere da a) ad e);
b-bis) accesso dei giocatori all'area operativa del sito web del concessionario dedicata all'offerta dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) a f), esclusivamente sub registrazione telematica da parte del sistema centrale dell'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato.
c) esclusione dei consumatori residenti in Italia dall'offerta dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) a f), attraverso siti diversi da quelli gestiti dai concessionari in aderenza a quanto previsto dalla concessione, ancorchè gestiti dallo stesso concessionario, direttamente ovvero attraverso società controllanti, controllate o collegate;
d) adozione ovvero messa a disposizione di strumenti ed accorgimenti per l'autolimitazione ovvero per l'autoesclusione dal gioco, l'esclusione dall'accesso al gioco da parte di minori, nonchè l'esposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti virtuali di gioco gestiti dal concessionario;
e) promozione di comportamenti responsabili di gioco e vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori, nonchè di misure a tutela del consumatore previste dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
f) trasmissione al sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle informazioni anonime relative alla singole giocate, ai prelievi e ai versamenti effettuati sui singoli conti di gioco, ai relativi saldi, nonché, utilizzando protocolli di comunicazione stabiliti con provvedimento di Aams, ai movimenti, da identificare con apposita codifica, relativi ad attività di gioco effettuate dal giocatore mediante canali che non prevedono la sub registrazione da parte del sistema centrale dell'Aams.
g) messa a disposizione, nei tempi e con le modalità indicati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'atto della sua richiesta, di tutti i documenti e le informazioni occorrenti per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo della medesima Amministrazione;
h) consenso all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'accesso, nei tempi e con le modalità indicati dalla stessa Amministrazione, di suoi dipendenti o incaricati alle sedi del concessionario a fini di controllo e ispezione, nonchè, ai medesimi fini, impegno di massima assistenza e collaborazione a tali dipendenti o incaricati;
i) utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alla gestione delle somme depositate sui conti di gioco di titolarità dei giocatori.
18. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato effettua l'istruttoria delle domande di concessione entro novanta giorni dalla data del loro ricevimento complete di tutta la documentazione occorrente per il riscontro dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 15. In caso di incompletezza della domanda ovvero della relativa documentazione, il termine è sospeso fino alla data della sua regolarizzazione. Il termine è altresì sospeso, in caso di richiesta di integrazioni documentali ovvero di chiarimenti chiesti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dalla data della richiesta e fino alla loro ricezione. In deroga alle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fatti, stati e qualità relativi ai requisiti ovvero alle condizioni di cui al comma 15 non possono essere attestati nella forma dell'autocertificazione ovvero della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. In caso di decorso del termine per l'istruttoria senza l'adozione di un provvedimento conclusivo espresso da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la domanda di concessione si intende respinta.
19. La raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11 è subordinata alla stipula, anche per via telematica, di un contratto di conto di gioco tra il giocatore e il concessionario. Lo schema di riferimento del contratto di conto di gioco, reso disponibile dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul proprio sito web, è predisposto nel rispetto delle seguenti condizioni minime, cui restano senz'altro soggetti i contratti di conto di gioco in essere alla data di entrata in vigore della presente legge:
a) accettazione da parte del concessionario della regolazione del contratto secondo la legge dello Stato italiano e che italiano sia il foro competente per le eventuali controversie, nel rispetto delle norme vigenti anche di fonte comunitaria, con esclusione di forme di risoluzione arbitrale delle controversie medesime;
b) utilizzo del conto di gioco in osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonchè della direttiva 2006/70/CE recante disposizioni per la relativa esecuzione;
c) unicità del contratto di conto di gioco con ciascun giocatore, divieto di utilizzazione del conto di gioco di un giocatore per la raccolta o l'intermediazione di giocate altrui, improduttività di frutti del conto di gioco per il giocatore, nonchè gratuità della relativa utilizzazione per il giocatore;
d) indisponibilità da parte del concessionario delle somme depositate sul conto di gioco, fatte salve le operazioni di addebito e di accredito direttamente connesse all'esercizio dei giochi oggetto di concessione;
e) tempestiva contabilizzazione e messa a disposizione al giocatore delle vincite e delle relative somme, comunque non oltre un'ora dalla certificazione ufficiale del verificarsi dell'evento che determina la vincita, salvo specifica diversa disposizione prevista dal regolamento di un singolo gioco;
f) accredito al giocatore, entro e non oltre sette giorni dalla richiesta e con valuta corrispondente al giorno della richiesta, delle somme giacenti sul conto di gioco di cui il giocatore chieda al concessionario il prelievo;
g) durata del contratto di conto di gioco non superiore alla data di scadenza della concessione;
h) informativa relativa al trattamento dei dati personali rispettosa della normativa vigente in materia;
i) assenso preventivo ed incondizionato del giocatore alla trasmissione da parte del concessionario all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su richiesta di quest'ultima, di tutti i dati relativi ai movimenti e ai saldi del conto di gioco;
l) devoluzione all'erario dell'intero saldo del conto di gioco decorsi tre anni dalla data della sua ultima movimentazione.
20. Con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato i contributi di cui ai commi 15, lettera f), e 16 possono essere adeguati in aumento ogni tre anni sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) pubblicato dall'ISTAT.
21. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato adotta la carta dei servizi in materia di giochi al fine di assicurare la più corretta informazione dei giocatori, anche in tema di doveri di condotta dei concessionari, con particolare riguardo a quelle di cui al comma 17, lettera d).
22. Entro novanta giorni dalla data stabilita ai sensi del comma 30, i soggetti di cui al comma 13, lettera b), ai quali sono già consentiti l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11, sottoscrivono l'atto di integrazione della convenzione accessiva alla concessione occorrente per adeguarne i contenuti alle disposizioni dei commi da 11 a 30.
23. Chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza giochi di cui al comma 11 senza la prescritta concessione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La stessa pena si applica a chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza giochi diversi da quelli di cui al comma 11 che non siano previamente istituiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
24. Chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza giochi con modalità e tecniche diverse da quelle previste dai commi da 11 a 22 del presente articolo, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.
25. Chiunque promuove o pubblicizza la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11, organizzati senza la prescritta concessione, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 500 a
euro 5.000.
26. Fuori dei casi di concorso nel reato di cui al comma 23, chiunque partecipa a distanza ai giochi di cui al comma 11, organizzati senza la prescritta concessione, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 200 a euro 2.000.
27. In aggiunta a quanto previsto dai commi da 23 a 26, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato applica una sanzione amministrativa pecuniaria di carattere accessorio da euro 30.000 fino ad euro 180.000.
28. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inadempimento da parte del concessionario delle disposizioni di cui ai commi 17 e 19 del presente articolo, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dispone:
a) per l'inadempimento delle disposizioni di cui al comma 17, lettere a), b), c), d), e), g) e h), nonchè delle disposizioni di cui al comma 19, la sospensione della concessione fino alla data in cui il concessionario non ottemperi alle prescrizioni comunicate dalla Amministrazione, e, nel caso in cui l'inadempimento perduri per i trenta giorni successivi alla comunicazione, la revoca della concessione;
b) per l'inadempimento delle disposizioni di cui al comma 17, lettera f), la sospensione della concessione fino alla data in cui il concessionario non ottemperi alle prescrizioni comunicate dalla Amministrazione, e, nel caso in cui l'inadempimento perduri per i dieci giorni successivi alla comunicazione, la revoca della concessione;
c) al primo inadempimento delle disposizioni di cui al comma 17, lettera i), la sospensione della concessione per la durata di quindici giorni; al secondo inadempimento delle medesime disposizioni, la sospensione della concessione per trenta giorni; al terzo inadempimento la revoca della concessione;
d) in ogni caso al terzo inadempimento delle disposizioni di cui ai commi 17 e 19 l'amministrazione dispone la revoca della concessione.
29. I termini di cui alle lettere a) e b) del comma 28 sono ridotti a metà in caso di nuovo inadempimento rilevato prima che siano trascorsi dodici mesi dalla notifica del primo. In caso di terzo inadempimento nell'arco di dodici mesi, è disposta la revoca della concessione.
30. Con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sulla base di apposito progetto di fattibilità tecnica redatto dal partner tecnologico, è stabilita la data dalla quale decorrono, in tutto o in parte, gli obblighi di cui ai commi da 11 a 29. Fino a tale data i concessionari continuano ad effettuare al partner tecnologico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la trasmissione dei dati in conformità alla disciplina a tale riguardo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
31. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, sono disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo; con il medesimo regolamento sono altresì determinati l'importo massimo della quota di modico valore di partecipazione al torneo e le modalità che escludono i fini di lucro e la ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota, nonchè l'impossibilità per gli organizzatori di prevedere più tornei nella stessa giornata e nella stessa località.
32. Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è integrato di 6 milioni di euro per l'anno 2009 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Al relativo onere nonchè alle minori entrate recate dai commi da 1 a 3 del presente articolo, valutate in 22 milioni di euro dall'anno 2009, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 11 a 30 del presente articolo, al netto dei costi sostenuti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la realizzazione e la gestione degli strumenti informatici occorrenti.
33. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
34. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Fonte: Gioco & Giochi.

Antonio {k-Hearts}{9-Hearts}
skype: antonioperreca
blog: my.pokernews.com/MusTon

2009-03-12 14:14

MusTon (Utente Offline) Scritti 8611 post
da 2008-04-29

Mago del Poker

15

Ci vuole un giurista!

2009-03-12 14:47

ilprincipedario (Utente Offline) Scritti 323 post
da 2008-09-09

Esperto

16

Prendo 4 ore di ferie e me lo leggo....speriamo piglino foco e tutti i soldi in medicine!!!

La vita è quello che ti succede mentre sei impegnato in altri progetti.
Solo chi cade può risorgere.

2009-03-12 15:05

Goldrake (Utente Offline) Scritti 5816 post
da 2006-11-08

Mago del Poker

17

come fa ad essere applicabile ai giocatori la sanzione aams da 30k a 180k, finora riservata ai provider se non oscurano???

già non sta in piedi la sanzione ad esempio:

chiunque partecipa a distanza ai giochi di cui al comma 11, organizzati senza la prescritta concessione:
è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 200 a euro 2.000.

guida in stato di ebbrezza , tasso alcolemico tra 0,5 g/l a 0,8 g/l:
ammenda da 500 a 2.000 euro. Sospensione della patente da 3 a 6 mesi.

eccesso velocità, Oltre i 40 km all'ora in più la sanzione:
è compresa tra Euro 357,00 e Euro 1.433,00

boh... non mi pare equo

2009-03-12 15:09

barbetta (Utente Offline) Scritti 2489 post
da 2006-07-02

Maniaco

18

barbetta....fosse solo questo....

in Italia niente è commisurato a niente....

con i problemi che abbiamo, il poker online dovrebbe essere l'ultimo dei loro pensieri...qualora fossero dei veri politici....o forse neanche l'ultimo....

il problema è che in italia capita che se vieni corrotto ti danno 8 anni di carcere, ma se sei il corruttore vieni assolto....(ogni riferimento non è puramente casuale)....

loro sono li e fanno quel che cxxxo vogliono fino a che vogliono.
dell'Italia, degli italiani non gliene frega un emerito cippolippo, almeno fino a che non iniziano a subdorare la possibilità di raggranellare $$$$$$$

e allora li non capiscono più nulla....

FANNO SOLO SCHIFO

DISOCCUPAZIONE, pensioni, immigrazione, economia, scuola, università, strutture di ricerca, impianto sanitario......

se ne parla sempre meno, ci fanno credere che tutto va bene....
io non guardo più i TG da un anno....
sono solo gossip e falsi problemi...

se volete l'informazione vera in Italia dovete solo andare sui siti online che fanno controinformazione....li c'è la verità di come siamo messi....

e li la continuerete a trovare...fino a che non censureranno anche quella....

2009-03-12 15:17

ironic_76 (Utente Offline) Scritti 3266 post
da 2009-01-29

Maniaco

19

ironic_76 scrivi

ma io mi chiedo una cosa....

...esistono svariate associazioni più o meno quotate di giocatori...federazioni varie....

ma stanno facendo qualcosa per cercare di contrastare queste leggi assurde??

No, anzi...

2009-03-13 19:18

Cirusguti (Utente Offline) Scritti 96 post
da 2007-02-20

Principiante

20

Comunque non è entrata ancora in vigore no??

Cicciobonfi (A-Hearts)(Q-Diamonds)

2009-03-18 20:38

Cicciobonfi (Utente Offline) Scritti 75 post
da 2008-03-30

Principiante

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